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Sez. 1, Sentenza n. 7961 del 20/04/2016 (Rv. 639609 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE | In assenza di concessione edilizia - Illiceità dell'oggetto - Sussistenza - Conseguenze - Nullità del contratto - Sanatoria o convalida - Esclusione - Diritto dell'appaltatore al corrispettivo pattuito - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639609-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE

Il contratto di appalto per la costruzione di un'opera senza la concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., per illiceità dell'oggetto, sicché non è suscettibile di convalida stante il disposto di cui all'art. 1423 c.c., né tale nullità è sanabile retroattivamente in virtù di condono edilizio, onde l'appaltatore non può pretendere, in forza di quel contratto, il corrispettivo pattuito. (Nella specie, si trattava di un contratto di appalto per la realizzazione delle coperture gemelle di due piscine, preceduto dalla consegna e contestuale sospensione dei lavori, poi ripresi e definitivamente sospesi dopo la stipula, per assenza di concessione edilizia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 1655, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)