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Sez. 2, Sentenza n. 2127 del 10/03/1997 (Rv. 502914 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - NEL MURO COMUNE | Sopraelevazione della costruzione in aderenza ad una luce del vicino - Diritto del proprietario del fondo di pretenderne la chiusura, se divenuta perciò illegittima (art. 901 n. 2 cod. civ.) - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502914-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - NEL MURO COMUNE

Poiché ai sensi dell'art. 904 cod. civ. il vicino può costruire in aderenza al muro su cui si trovano le luci altrui, senza dover osservare alcuna modalità o limite a tutela di esse, se sopraeleva la sua costruzione, e in conseguenza di ciò tali luci non rispettano più, nel loro lato inferiore, l'altezza minima prevista dall'art. 901 n. 2 cod. civ. rispetto alla costruzione sopraelevata, il proprietario di questa può pretenderne la chiusura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 904

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)