Sez. 1, Sentenza n. 1321 del 12/05/1973 (Rv. 363941 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - CHIUSURA DI APERTURE LUCIFERE - DA PARTE DEL PROPRIETARIO VICINO PER APPOGGIO DI EDIFICIO O COSTRUZIONE IN ADERENZA - PROPOSIZIONE DI AZIONE POSSESSORIA PER LA PREDETTA CHIUSURA - DEDUZIONE DEL DIRITTO A CHIUDERE LE LUCI EX ART 90 4 COD CIV - AZIONE PETITORIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - CHIUSURA DI APERTURE LUCIFERE - DA PARTE DEL PROPRIETARIO VICINO PER APPOGGIO DI EDIFICIO O COSTRUZIONE IN ADERENZA - PROPOSIZIONE DI AZIONE POSSESSORIA PER LA PREDETTA CHIUSURA - DEDUZIONE DEL DIRITTO A CHIUDERE LE LUCI EX ART 90 4 COD CIV - AZIONE PETITORIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Le aperture lucifere, qualificate talvolta come diritto condizionato del proprietario, fanno parte di quel complesso di facolta potenzialmente esercitabili dal titolare del diritto di proprieta. Ma, alla facolta di un proprietario di aprire le luci, corrisponde la facolta del proprietario vicino di chiuderle nel caso di appoggio del suo edificio al muro comune o nel caso di costruzione in aderenza. Queste facolta, fra loro correlative, se appartengono al diritto di proprieta, implicano anche un corrispondente potere sul piano possessorio, avendo il proprietario anche il possesso delle facolta inerenti ai diritti dominicali, siano esse gia esercitate o ancora da esercitare. Pertanto, allorche il proprietario, convenuto in Sede possessoria per avere oscurato delle aperture lucifere, faccia valere il suo diritto a chiudere le luci stesse, non viola il divieto di cumulo dei due giudizi, ma resta sul piano possessorio, in quanto il potere di fatto, rispettivamente esercitato dal proprietario attore e da quello convenuto, corrisponde all'ambito delle facolta dominicali a ciascuno di essi spettanti. In questo senso va intesa l'affermazione che 'le luci aperte iure proprietatis' non possono fruire in possessorio di una tutela maggiore di quella che loro compete in petitorio. (V 1999/72, mass n 359130; 3875/69, mass n 344240; 2608/63; 59/48).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 904
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)