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Sez. 3, Ordinanza n. 18458 del 08/06/2026 (Rv. 679033-01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) | Polizza cd. D&O - Danni arrecati a terzi dall'amministratore di società commerciale con dolo o colpa - Somme pagate dalla società all'amministratore a titolo di manleva - In assenza di obbligo ex lege o ex contractu - Clausola di obbligo dell'assicuratore di rivalere la società - Nullità per inesistenza del rischio.
Stato
decisa il 2026-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679033-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO)

È nulla per inesistenza del rischio, ex art. 1895 c.c., la clausola, inserita in una polizza cd. D&O (directors & officers liability insurance), in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui egli abbia arrecato danno con dolo o colpa nell'esercizio delle proprie mansioni. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)