Sez. 1, Ordinanza n. 10973 del 24/04/2026 (Rv. 677618-01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO | Amministratore di una società di capitali - Rimborso ex art. 1720 c.c. - Condizioni - Dipendenza diretta dall'incarico sociale - Spese di difesa - Processo penale su fatti connessi all'incarico - Sentenza di proscioglimento - Ricomprensione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO
L'amministratore di una società di capitali può ottenere il rimborso previsto dall'art. 1720 c.c. solo con riferimento alle spese sostenute in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi, poiché la disposizione citata, riferendosi ai danni "subiti a causa dell'incarico", inerisce a spese che, per loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, in quanto rappresentino il rischio inerente alla predetta esecuzione; ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale iniziato per fatti connessi all'incarico, neppure se concluso con decisione di proscioglimento, posto che, anche in tal caso, la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che non aveva ammesso al passivo la somma corrispondente alle spese legali sostenute dall'ex legale rappresentante di una società cooperativa a r.l., sottoposto a due diversi giudizi penali con
riferimento alle imputazioni di malversazione a danno dello Stato ex art. 316 bis c.p. e di lottizzazione abusiva negoziale).
Cod. Civ. art. 1720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)