Sez. 1, Sentenza n. 8218 del 02/02/2010 Cc. (dep. 02/03/2010) Rv. 246628 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni ambientali nell'abitacolo di autovettura - Erronea indicazione del numero di targa nel decreto di autorizzazione - Inutilizzabilità - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
L'erronea indicazione del numero di targa nel testo del provvedimento autorizzativo delle intercettazioni all'interno dell'autovettura in uso all'indagato costituisce mera irregolarità dalla quale non discende l'inutilizzabilità dell'intercettazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)