Sez. L, Sentenza n. 1432 del 10/02/1988 (Rv. 457535 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - COMPENSO - MANCATO COMPUTO DI EROGAZIONI DI NATURA RETRIBUTIVA E CONTINUATIVA - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - COMPENSO - MANCATO COMPUTO DI EROGAZIONI DI NATURA RETRIBUTIVA E CONTINUATIVA - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
Il lavoratore non ha interesse a dolersi della violazione dello art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 (nel testo di cui all'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90), per il mancato computo, ai fini del compenso per le festività infrasettimanali, di erogazioni di natura retributiva e continuativa (nella specie, le indennità di campo e di spese di locomozione), ove la disciplina collettiva a lui applicabile, pur escludendo (illegittimamente) tali erogazioni dalla base di calcolo di detto compenso, gli assicuri, mediante la fissazione di una più alta aliquota di maggiorazione, un trattamento superiore a quello ottenibile in virtù dell'applicazione del criterio legale. (V 6073/86, mass n 448397).*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 249 art. 5, Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)