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Sez. L, Decreto n. 6073 del 16/10/1986 (Rv. 448397 - 01)

ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - BASE DI CALCOLO NON COMPRENSIVO DI OGNI EMOLUMENTO A CARATTERE RETRIBUTIVO - CONTEMPORANEO PREVISIONE DI UNA MAGGIORAZIONE SUPERIORE A QUELLA LEGALE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448397-01

ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - BASE DI CALCOLO NON COMPRENSIVO DI OGNI EMOLUMENTO A CARATTERE RETRIBUTIVO - CONTEMPORANEO PREVISIONE DI UNA MAGGIORAZIONE SUPERIORE A QUELLA LEGALE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di compenso per lavoro straordinario è legittima la norma della contrattazione collettiva che preveda una base di calcolo non comprensiva di ogni emolumento a carattere retributivo, ove nello stesso tempo contempli anche una maggiorazione superiore a quella legale del dieci per cento di tal che il risultato complessivo rappresenti un trattamento più favorevole per il lavoratore rispetto a quello legale (calcolato sulla retribuzione giornaliera omnicomprensiva), quale riconosciutogli dall'art. 5 R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, senza possibilità di ritenere la nullità della clausola nella parte che definisce la retribuzione base e contemporaneamente la validità della maggiorazione voluta dalle parti. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - con riferimento al CCNL 20 maggio 1967 per i dipendenti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua - aveva ritenuto non computabile nella base di calcolo del compenso per lavoro straordinario la quota delle mensilità aggiuntive, del premio di produzione, dell'indennità di mensa e dell'indennità di turno). (V 1921/83, mass n 426765; (V 4380/81, mass n 415077).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)