Sez. 3, Sentenza n. 17381 del 18/08/2011 (Rv. 619246 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Liquidazione giudiziale del danno da ritardo - Interesse all'impugnazione per difetto di motivazione della sentenza - Doglianza sulla inadeguatezza della liquidazione - Necessità - Indicazione della liquidazione ritenuta adeguata da parte dell'impugnante - Necessità - Calcolo relativo rimesso al giudice dell'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il creditore ha interesse a dolersi del difetto di motivazione di una sentenza sulla determinazione quantitativa del debito altrui nei suoi confronti (nella specie, danno da ritardato adempimento) quando assuma che la liquidazione sia inadeguata per difetto; mentre il giudice dell'impugnazione è tenuto ad apprezzare l'inadeguatezza della liquidazione qualora il creditore impugnante prospetti quale sarebbe stata quella adeguata, non potendo essere rimesso al medesimo giudice il calcolo del dovuto come presupposto di valutazione di un motivo di impugnazione della parte che quell'indicazione non abbia ritenuto di offrire.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)