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Sez. 6, Sentenza n. 4007 del 14/08/1998 Cc. (dep. 11/03/1999) Rv. 213585 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Motivazione - Caratteristiche - "Per relationem" alla richiesta del p.m. - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-08-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213585-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME

La preminente funzione di garanzia che è alla base dei decreti di autorizzazione di intercettazioni telefoniche, impone che la motivazione di essi sia rigorosa e puntuale e non si esaurisca in una mera perifrasi della norma di legge, occorrendo che emerga l'esistenza di un' autonoma valutazione ad opera del giudice circa la presenza delle condizioni richieste per l'esecuzione delle captazioni. Peraltro, con riguardo al più specifico profilo della motivazione "per relationem", pur dovendosi ritenere astrattamente legittimo anche un siffatto tipo di motivazione, è indispensabile che il decreto indichi le ragioni per le quali il giudice ritiene di condividere le argomentazioni poste a base della richiesta e non si esaurisca nell'esclusivo richiamo o rinvio all'esposizione delle ragioni contenute nell'istanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)