Sez. 2, Sentenza n. 5052 del 06/02/1996 Ud. (dep. 17/05/1996) Rv. 204734 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di autorizzazione - Presupposti e forme | Motivazione - Requisiti - Indicazione - Motivazione "per relationem" - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di autorizzazione - Presupposti e forme
In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione del decreto autorizzativo del giudice per le indagini preliminari, lungi dall'essere un dato meramente formale che si limita a dare atto dell'avvenuto intervento dell'organo giurisdizionale, costituisce l'ineludibile garanzia che il provvedimento è stato emesso per effettive e gravi esigenze di giustizia che impongono il sacrificio del diritto costituzionalmente garantito alla riservatezza delle comunicazioni; di conseguenza il decreto deve precisare, sia pure in modo sommario, gli elementi di fatto che ne condizionano la legittimità, senza che la motivazione possa esaurirsi nella mera perifrasi delle norme che disciplinano i presupposti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova e nell'apodittica affermazione che gli indizi di reato sono gravi e che le intercettazioni appaiono assolutamente indispensabili (ovvero, nelle indagini relative a delitti di criminalità organizzata, che gli indizi sono sufficienti e le intercettazioni necessarie). Non è idonea a tal fine, pertanto, una motivazione che faccia riferimento alla richiesta del pubblico ministero, che è un atto di parte, o al rapporto della polizia giudiziaria, che non può sostituirsi alla valutazione del giudice circa la sussistenza dei presupposti delle intercettazioni: la motivazione "per relationem" è consentita nel solo caso in cui il giudice non si limiti ad un mero rinvio, ma richiami gli argomenti addotti dal pubblico ministero in modo da far emergere che essi sono stati criticamente valutati e recepiti, sempre che siano indicati espressamente gli elementi di fatto per i quali si fa ricorso all'atto di indagine in questione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)