Sez. 1, Sentenza n. 4302 del 19/07/1979 (Rv. 400819 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PIGNORAMENTO - ASSOGGETTABILITA A REVOCATORIA FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PIGNORAMENTO - ASSOGGETTABILITA A REVOCATORIA FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*
Il pignoramento (di un bene o di un credito) non comporta alcuna attuale riduzione del patrimonio del debitore, in pregiudizio dei creditori concorrenti nel successivo fallimento: esso costituisce quindi un atto irrilevante ai fini della revocatoria fallimentare, la quale puo esser diretta unicamente contro il pagamento ottenuto dal creditore procedente a seguito dell'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, senza che gli effetti pregiudizievoli ai danni della par condicio creditorum possano essere anticipati alla data del pignoramento. (Conf 3608/76, mass n 382353).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)