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Sez. 1, Sentenza n. 6291 del 25/06/1998 (Rv. 516739 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Ragioni dei creditori - Soddisfacimento mediante procedure esecutive individuali - Conseguenze - Atti della procedura soggetti a revocatoria - Individuazione - Provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Esclusione - Pagamenti ad essi conseguenti - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516739-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Nella ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedura esecutive individuali (nella specie, espropriazione presso terzi) gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fall., in quanto compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) bensì i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti, con la conseguenza che, ai fini del computo del cd. "periodo sospetto", occorre far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)