Sez. L, Sentenza n. 4410 del 06/07/1981 (Rv. 415102 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI ACQUEDOTTI MUNICIPALIZZATI - COLLOCAMENTO A RIPOSO - LIMITE DI ETA FISSATO DALL'ART 37 DEL RELATIVO CONTRATTO COLLETTIVO - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE TALE LIMITE - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER I BENEFICI COMBATTENTISTICI IN COSTANZA DEL RAPPORTO - BENEFICIO DELL'INTEGRAZIONE DELL'ANZIANITA DI SERVIZIO - SPETTANZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI ACQUEDOTTI MUNICIPALIZZATI - COLLOCAMENTO A RIPOSO - LIMITE DI ETA FISSATO DALL'ART 37 DEL RELATIVO CONTRATTO COLLETTIVO - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE TALE LIMITE - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER I BENEFICI COMBATTENTISTICI IN COSTANZA DEL RAPPORTO - BENEFICIO DELL'INTEGRAZIONE DELL'ANZIANITA DI SERVIZIO - SPETTANZA.*
Il limite di 60 anni di eta fissato per il collocamento a riposo dall'art 37 uc del CCNL per i dipendenti delle aziende di acquedotti municipalizzate, non osta alla concessione del beneficio della integrazione dell'anzianita di servizio previsto a favore degli ex combattenti dell'art 3, secondo comma, della legge n 336 del 1970, qualora il dipendente sia stato trattenuto in servizio dall'azienda oltre il sessantesimo anno di eta e l'istanza relativa ai benefici combattentistici sia stata da lui presentata in costanza del rapporto di lavoro.*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)