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Sez. L, Sentenza n. 4877 del 13/09/1982 (Rv. 422884 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DISCIPLINA PREVISTA NELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 ED ART. 3 LEGGE N. 336 DEL 1970 - LIMITI DI OPERATIVITÀ - MAGGIORAZIONE DELL'ANZIANITÀ AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - APPLICABILITÀ - ANCHE AI DIPENDENTI CHE, DOPO AVER PRESENTATO DOMANDA DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO, RAGGIUNGANO, NELLE MORE, IL PENSIONAMENTO PER LIMITI DI ETÀ SECONDO LA NORMATIVA ORDINARIA.*
Stato
decisa il 1982-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422884-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DISCIPLINA PREVISTA NELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 ED ART. 3 LEGGE N. 336 DEL 1970 - LIMITI DI OPERATIVITÀ - MAGGIORAZIONE DELL'ANZIANITÀ AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - APPLICABILITÀ - ANCHE AI DIPENDENTI CHE, DOPO AVER PRESENTATO DOMANDA DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO, RAGGIUNGANO, NELLE MORE, IL PENSIONAMENTO PER LIMITI DI ETÀ SECONDO LA NORMATIVA ORDINARIA.*

In materia di benefici combattentistici, il quarto comma dell'art. 4 della legge n. 824 del 1971, nel disporre che l'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970 opera fino alla concorrenza di ciascun limite fissato dalle norme ordinarie anche ai fini del compimento dell'anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione, non esclude che la maggiorazione dell'anzianità ai fini del trattamento pensionistico competa anche ai dipendenti che, dopo aver presentato domanda di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970, raggiungano, nelle more, il pensionamento per limiti di età secondo la normativa ordinaria. Invero, la contraria interpretazione - che non trae alcun sostegno neppure dalle precedenti Disposizioni dello stesso art. 4 della legge n. 824 del 1971 (i cui primi due commi fanno riferimento all'età minima per il pensionamento, laddove il riferimento all'età del dipendente, contenuto nel terzo comma dello stesso articolo, trova ragione nella concessione del beneficio indipendentemente da tale età) - non può fondarsi né sulla finalità perseguita dalla legge n. 336 del 1970, non mirando questa solo allo sfoltimento dei ruoli ma anche all'agevolazione di particolari categorie di dipendenti, né sulla lettera del quarto comma dell'art. 4 citato, atteso che l'età del dipendente, a differenza dell'anzianità di servizio, non è concepibile come limite massimo ai fini della Determinazione della pensione. (V 258/82, mass n 417962; (V 4410/81, mass n 415102; (V 2862/80, mass n 406607).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)