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Sez. 4, Sentenza n. 2528 del 16/10/1969 Ud. (dep. 13/03/1970) Rv. 114215 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI -IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - NOTIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - NOTIFICA AL PM - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114215-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI -IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - NOTIFICAZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - NOTIFICA AL PM - INAMMISSIBILITA.*

Non essendo costituito presso la pretura un ufficio proprio del PM, l'atto d'impugnazione della parte civile avverso le sentenze pretorili non puo essere notificato al PM, ne puo essere notificato al procuratore della Repubblica, perche la facolta concessa a questo organo d'impugnare la sentenza del pretore non implica acquisizione della qualita di parte nel procedimento pretorile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)