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Sez. 3, Sentenza n. 3632 del 17/04/1996 (Rv. 497105 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Miglioramenti effettuati prima dell'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Diritto all'indennità - Disciplina applicabile - Debito di valore - Rivalutazione di ufficio.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497105-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ

Con riguardo alle migliorie effettuate dall'affittuario di fondo rustico anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla disciplina all'epoca vigente (art. 1651 cod. civ., art. 14 della legge n. 11 del 1971), il diritto all'indennità va riscontrato (a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 203 del 1982) in base alla suddetta disciplina, ferma restando, in ordine all'indennità medesima (la quale costituisce un debito di valore soggetto, come tale, alla rivalutazione monetaria, della quale il giudice deve tener conto d'ufficio, indipendentemente dalla domanda di parte), l'applicabilità della normativa in vigore alla data di cessazione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1650, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)