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Sez. 3, Sentenza n. 2332 del 16/02/2001 (Rv. 543916 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Natura risarcitoria della diminuzione patrimoniale dell' affittuario - Conseguenze - Rivalutazione e interessi, compensativi, liquidabili anche d'ufficio - Decorrenza.
Stato
decisa il 2001-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543916-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ

Il diritto all'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, spettante all'affittuario ai sensi dell'art. 17, secondo comma, legge 3 maggio 1982 n. 203, ha carattere risarcitorio perché sostituisce la diminuzione al patrimonio del medesimo derivatane e pertanto gli spettano rivalutazione monetaria ed interessi - compensativi - anche d'ufficio, essendo entrambi componenti del danno e quindi parte integrante del risarcimento, con decorrenza dalla data di cessazione dell'affitto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 1477, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)