Sez. 3, Sentenza n. 6075 del 16/11/1981 (Rv. 416867 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENI CONFINANTI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - SPETTANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DI TERRENI CONFINANTI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - SPETTANZA.*
Alla stregua dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 (modificativo dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590) che ha esteso il diritto di prelazione e di riscatto agrario al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita in coerenza con la finalità perseguita di favorire, non l'ampliamento della proprietà fondiaria mediante l'accaparramento dei fondi, ma l'unificazione nella stessa persona della titolarità dell'impresa agraria e della proprietà del fondo su cui l'attività agricola si svolge, il proprietario del terreno limitrofo può esercitare il diritto di prelazione o di riscatto nei confronti del fondo offerto in vendita, in quanto egli rivesta altresì la qualifica di coltivatore diretto. (V 1697/81, mass n 412367).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)