Sez. 3, Sentenza n. 1697 del 24/03/1981 (Rv. 412367 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA ANCHE AL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DEI TERRENI CONFINANTI CON I FONDI OFFERTI IN VENDITA - ECCEZIONI - RINUNCIA ALLA PRELAZIONE O AL RISCATTO DA PARTE DEI SOGGETTI GIA INSEDIATI SUL FONDO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA ANCHE AL COLTIVATORE DIRETTO PROPRIETARIO DEI TERRENI CONFINANTI CON I FONDI OFFERTI IN VENDITA - ECCEZIONI - RINUNCIA ALLA PRELAZIONE O AL RISCATTO DA PARTE DEI SOGGETTI GIA INSEDIATI SUL FONDO - IRRILEVANZA.*
L'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 (come modificato dall'art 7 della legge 14 agosto 1971 n 817), che ha esteso il diritto di prelazione o di riscatto al coltivatore diretto proprietario dei terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purche sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti e coltivatori diretti, pone, nella presenza di tali soggetti, una condizione impeditiva al sorgere del diritto del proprietario limitrofo, stante la ratio della speciale legislazione che tende non gia all'estensione della proprieta fondiaria attraverso l'accaparramento dei fondi, bensi ad unificare, nella stessa persona, la titolarita dell'impresa agraria e la proprieta del fondo in cui si svolge l'attivita agricola senza che rilevi l'eventuale rinuncia di quella al diritto di prelazione o di riscatto. (V 2930/75, mass n 376995).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)