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Sez. 5, Sentenza n. 17600 del 28/07/2010 (Rv. 614370 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Condizioni - Abitazione non di lusso secondo i parametri del d.m. 2 agosto 1969 - Rilevanza ai sensi dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
Stato
decisa il 2010-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614370-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

La fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa è collegata dall'art. 2 del d.l. n. 12 del 1985, come convertito dalla legge n. 118 del 1985, alla possibilità di includere gli immobili trasferiti fra le abitazioni non di lusso "secondo i criteri di cui al d.m. 2 agosto 1969". A questa conclusione deve pervenirsi anche nella vigenza dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, come mod. dall'art. 16 del d.l. n. 155 del 1993, conv. con mod. dalla legge n. 243 del 1993, senza che possa attribuirsi rilievo contrario al fatto che nella nuova disposizione non sia stato riprodotto l'inciso "indipendentemente dalla data della loro costruzione", dovendo ribadirsi il principio che, secondo ragionevolezza ed equità contributiva, al fine di stabilire la spettanza o meno dell'agevolazione, occorre fare riferimento alla nozione di abitazione "non di lusso" vigente al momento dell'acquisto, e non a quello della costruzione.

Riferimenti normativi: DM Finanze 04/12/1961, DM Finanze 02/08/1969, Decreto Legisl. 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)