Sez. 1, Sentenza n. 46065 del 22/10/2015 Cc. (dep. 20/11/2015) Rv. 265313 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Condannati per delitti dolosi - Condizioni ostative - Attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata - Sopravvenuto stato detentivo del condannato - Cessazione della permanenza della partecipazione al sodalizio criminoso - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di liberazione anticipata, l'attualità dei collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata, condizione ostativa alla concessione dei benefici ai condannati per delitti dolosi ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3-bis, della legge n. 354 del 1975, non è esclusa dal sopravvenuto stato detentivo del condannato, perché la permanenza della partecipazione al sodalizio criminale di tipo mafioso viene meno solo nel caso oggettivo della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive di recesso o esclusione del singolo associato.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)