Sez. 1, Sentenza n. 46103 del 07/10/2014 Cc. (dep. 07/11/2014) Rv. 261272 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di stampo mafioso - Permanenza durante lo stato di detenzione - Configurabilità - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo dell'indagato non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod.proc.pen., ritenendo immune da vizi l'accertamento della permanenza del reato di associazione di stampo mafioso dopo l'emissione della prima misura coercitiva, effettuato dal giudice del riesame, anche con specifico riguardo al periodo di coercizione intramuraria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)