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Sez. 1, Sentenza n. 2088 del 01/04/1996 Cc. (dep. 17/01/1996) Rv. 204939 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - In genere | Revoca e sostituzione - Accertamenti sulle condizioni di salute - Esperibilità da parte del tribunale adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204939-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - In genere

Attesa l'ampia formulazione dell'art. 299, comma quarto ter, cod. proc. pen., in base alla quale è attribuito al giudice "in ogni stato e grado del procedimento", il potere di disporre accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato, non è censurabile il provvedimento di un tribunale che, investito di appello proposto dal Pubblico Ministero avversa ordinanza sostitutiva della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, per ritenute ragioni di salute dell'imputato, disponga perizia medica onde accertare l'effettiva sussistenza e rilevanza di dette ragioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)