Sez. 4, Sentenza n. 32337 del 10/09/2025 Cc. (dep. 30/09/2025) Rv. 288524-01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - ACCERTAMENTI - SULL'ETA' | Appello cautelare - Dubbio sull'età dell'indagato - Accertamento peritale d'ufficio - Legittimità - Condizioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - ACCERTAMENTI - SULL'ETA'
In tema di procedimento minorile, il giudice dell'appello cautelare, investito della decisione su una richiesta di revoca o sostituzione di misura coercitiva basata sull'età dell'indagato, può disporre, anche "ex officio", un accertamento peritale, nel caso in cui sia incerto se la stessa sia superiore o inferiore ai quattordici anni e si tratti, pertanto, di persona imputabile o non, trovando applicazione la presunzione stabilita dall'art. 8, comma 3, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nel solo caso di permanente incertezza. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la perizia sull'età rientra tra i poteri istruttori riconosciuti al giudice della cautela dall'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., in funzione della verifica delle "condizioni o qualità personali dell'imputato").
DPR 22/09/1988 num. 448 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)