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Sez. 2, Sentenza n. 6187 del 27/06/1994 (Rv. 487234 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - A persona irreperibile | Perfezionamento - Criteri.
Stato
decisa il 1994-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487234-01

Procedimento civile - Notificazione - A persona irreperibile

La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia, si perfeziona con la spedizione a quest'ultimo della raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale, mentre resta irrilevante - senza che possa in contrario argomentarsi dagli artt. 4 e 10 della legge n. 890 del 1982, riferibile alle sole notificazioni effettuate per mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. - l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario o l'allegazione all'originale dell'avviso di ricevimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)