Sez. 1, Sentenza n. 6060 del 05/07/1997 (Rv. 505747 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE | Notifica ex art. 140 cod. proc. civ. - Requisiti di perfezionamento - Spedizione della raccomandata contenente avviso del deposito dell'atto - Sufficienza - Effettiva consegna della raccomandata - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE
La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia, si perfeziona con la spedizione a quest'ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale, mentre resta irrilevante - senza che possa in contrario argomentarsi dagli artt. 4 e 10 della legge n. 890 del 1982, riferibile alle sole notificazioni effettuate per mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. - l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario o l'allegazione all'originale dell'avviso di ricevimento.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)