Sez. 3, Sentenza n. 1601 del 23/05/1972 (Rv. 358377 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO A FAVORE DI CHI ESERCITI SULLA COSA DANNEGGIATA UN POTERE SOLTANTO MATERIALE - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL SOGGETTO INVOCANTE TALE RISARCIMENTO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO A FAVORE DI CHI ESERCITI SULLA COSA DANNEGGIATA UN POTERE SOLTANTO MATERIALE - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL SOGGETTO INVOCANTE TALE RISARCIMENTO.*
Anche colui che, per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa puo dal danneggiamento di questa risentire danno patrimoniale: ne deriva, pertanto, che nel giudizio risarcitorio non vi e necessaria identita tra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprieta o di godimento della cosa. Tuttavia, ai fini della legittimazione attiva per la proposizione della relativa domanda, occorre sempre che l'attore provi, in concreto, la particolare situazione che ha fatto sorgere in lui il diritto al risarcimento: che dimostri, cioe, che si sia trattato di danno che abbia effettivamente leso il suo patrimonio. (V 3832'69, mass n 344153).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)