Sez. 1, Sentenza n. 4795 del 12/09/1984 (Rv. 436705 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI - TERMINE DI QUINDICI GIORNI PER LA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO - DECORRENZA - BREVITÀ E UNICITÀ DI DETTO TERMINE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI - TERMINE DI QUINDICI GIORNI PER LA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO - DECORRENZA - BREVITÀ E UNICITÀ DI DETTO TERMINE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1980, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 99 della legge fallimentare (operante anche per la procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli artt. 209 di detta legge e 1 del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979 n. 95), il termine di quindici giorni per proporre appello contro la sentenza resa sull'opposizione allo stato passivo decorre, in base alla disciplina ordinaria, dalla notificazione della sentenza stessa ex art. 285 cod. proc. civ., salva, in caso di omessa notifica, l'applicazione del termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.. siffatto termine quindicinale, anche per la procedura di amministrazione straordinaria (perseguente fini non giustificativi di una particolare celerità), non contrasta per la sua brevità con l'art. 24 cost., in quanto sufficiente, come termine per impugnare, a consentire l'Esercizio del diritto di difesa, né, d'altronde, dà luogo a violazione dell'art. 3 cost. La sua unicità a fronte dei termini differenziati fissati dall'art. 163 bis cod. proc. civ. per la Costituzione del convenuto a seconda che il luogo della notificazione della citazione sia o non nella circoscrizione del giudice adito, non escludendo il principio di uguaglianza normative diverse per situazioni diverse. (V 2275/84, mass n 434325, sulla prima parte; (V 3171/82, mass n 421113, sulla prima parte; (V 5913/81, mass n 416675, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)