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Sez. 1, Sentenza n. 11989 del 18/12/1990 (Rv. 470190 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI - RIDUZIONE ALLA METÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1990-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470190-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI - RIDUZIONE ALLA METÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Con riguardo all'appello contro la pronuncia resa dal tribunale fallimentare sull'opposizione allo stato passivo, la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1980, dichiarativa della illegittimità dell'art. 99 quinto comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui fa decorrere il termine dell'affissione di detta pronuncia, rende applicabile, in ordine a tale decorrenza, la regola generale dell'art. 326 primo comma cod. proc. civ., che fissa come "dies a quo" quello della notificazione della decisione impugnata, ma lascia fermo il citato art. 99, ove dispone la riduzione alla metà del termine stesso (riduzione giustificata dalle esigenze di celerità del procedimento e manifestamente non in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione). (V 4795/84, mass n 436705; (V 3171/82, mass n 421113).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)