Sez. 3, Sentenza n. 26516 del 17/12/2009 (Rv. 610475 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Consumatore - Danno da pubblicità ingannevole - Domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. - Onere della prova a carico del danneggiato - Sussistenza - Contenuto.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
In materia di responsabilità civile, il consumatore che, lamentando di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole (nella specie, relativa ad una marca di sigarette con la dicitura "Light" ed "Extra Light"), agisca per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., non assolve in modo adeguato all'onere della prova esistente a suo carico limitandosi a dimostrare il solo carattere ingannevole della pubblicità, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, la quale si concreta nella prevedibilità che dalla diffusione di quel messaggio sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)