diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 667 del 30/03/1962 (Rv. 251055 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - IN GENERE - INNOVAZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1962-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251055-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - IN GENERE - INNOVAZIONI - LIMITI.*

Al conduttore e permesso di apportare alla cosa locata soltanto quelle innovazioni che non ne immutino la natura e la destinazione prevista nel contratto, e cioe soltanto quelle modifiche di lieve entita, che non alterino la cosa locata nei suoi elementi strutturali, in modo che non ne derivino danni al locatore e ne sia possibile la rimessione in pristino. (Conf 1460/61, 2626/58, 2103/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)