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Sez. 3, Sentenza n. 9744 del 08/11/1996 (Rv. 500406 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA | Innovazioni e migliorie apportate dal conduttore - Disciplina ex artt. 1592 e 1593 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500406-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA

È facoltà del conduttore apportare alla cosa locata quelle migliorie od innovazioni che non ne mutino la natura e la destinazione pattuita. Non trova applicazione, in questo caso, la norma di cui all'art. 1587 n. 1 cod. civ., ma solo la disciplina delle migliorie e delle addizioni, di cui agli art. 1592 e 1593 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)