Sez. 1, Sentenza n. 10820 del 23/06/1988 Ud. (dep. 08/11/1988) Rv. 179643 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - NECESSITÀ DI ORGANIZZAZIONE CON GERARCHIA INTERNA E DISTRIBUZIONE DI COMPITI - ESCLUSIONE - ESISTENZA DI UN VINCOLO ASSOCIATIVO NON CIRCOSCRITTO AD UNO O PIÙ DELITTI - SUFFICIENZA - ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA CRIMINOSO - DEVE INTERVENIRE FRA ALMENO TRE PERSONE E PRECEDERE QUELLO PARTICOLARE RELATIVO AI DELITTI IN ESSO COMPRESI.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - NECESSITÀ DI ORGANIZZAZIONE CON GERARCHIA INTERNA E DISTRIBUZIONE DI COMPITI - ESCLUSIONE - ESISTENZA DI UN VINCOLO ASSOCIATIVO NON CIRCOSCRITTO AD UNO O PIÙ DELITTI - SUFFICIENZA - ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA CRIMINOSO - DEVE INTERVENIRE FRA ALMENO TRE PERSONE E PRECEDERE QUELLO PARTICOLARE RELATIVO AI DELITTI IN ESSO COMPRESI.*
Per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere, non è necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchia interna e distribuzione di specifiche cariche criminose, ma è sufficiente l'esistenza di un vincolo associativo non circoscritto ad uno o più delitti determinati e consapevolmente esteso ad un generico programma delittuoso. L'accordo relativo all'attuazione di questo, che deve intervenire fra almeno tre persone ed avere carattere continuativo, precede quello particolare avente ad oggetto i delitti genericamente compresi nel programma ed ai mezzi e le modalità della sua attuazione. (Conf mass n 177922; (Conf mass n 171832; (Conf mass n 178770; (Conf mass n 178779).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)