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Sez. 1, Sentenza n. 903 del 23/02/1978 (Rv. 390244 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - LEGITTIMITA - RISERVA DI GIURISDIZIONE IN FAVORE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - LIMITE ALLA PREDETTA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390244-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - LEGITTIMITA - RISERVA DI GIURISDIZIONE IN FAVORE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - LIMITE ALLA PREDETTA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - ESCLUSIONE.*

A seguito dell'entrata in vigore della legge primo dicembre 1970, n 898, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, la riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici prevista dall'art 34, quarto comma, del concordato fra la Santa Sede e l'Italia, non costituisce piu un limite alla dichiarazione di efficacia nel territorio della Repubblica di sentenze di divorzio, anche se relative a stranieri che abbiano contratto in Italia matrimonio canonico con il rito concordatario. (Conf 1127/72, mass n 357556).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 1, Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)