Sez. 1, Sentenza n. 903 del 23/02/1978 (Rv. 390244 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - LEGITTIMITA - RISERVA DI GIURISDIZIONE IN FAVORE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - LIMITE ALLA PREDETTA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - LEGITTIMITA - RISERVA DI GIURISDIZIONE IN FAVORE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - LIMITE ALLA PREDETTA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - ESCLUSIONE.*
A seguito dell'entrata in vigore della legge primo dicembre 1970, n 898, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, la riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici prevista dall'art 34, quarto comma, del concordato fra la Santa Sede e l'Italia, non costituisce piu un limite alla dichiarazione di efficacia nel territorio della Repubblica di sentenze di divorzio, anche se relative a stranieri che abbiano contratto in Italia matrimonio canonico con il rito concordatario. (Conf 1127/72, mass n 357556).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 1, Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)