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Sez. U, Sentenza n. 1127 del 12/04/1972 (Rv. 357556 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - APPLICABILITA - EFFETTI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - MATRIMONIO CONCORDATARIO DI STRANIERI - SENTENZA STRANIERA DI DIVORZIO - CONVENZIONE ITALOGERMANICA MILLENOVECENTOTRENTASEI - DELIBAZIONE NELLA REPUBBLICA ITALIANA - AMMISSIBILITA - LIMITE DELL'ORDINE PUBBLICO - LIMITE DELLA RISERVA AI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357556-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - APPLICABILITA - EFFETTI - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - MATRIMONIO CONCORDATARIO DI STRANIERI - SENTENZA STRANIERA DI DIVORZIO - CONVENZIONE ITALOGERMANICA MILLENOVECENTOTRENTASEI - DELIBAZIONE NELLA REPUBBLICA ITALIANA - AMMISSIBILITA - LIMITE DELL'ORDINE PUBBLICO - LIMITE DELLA RISERVA AI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - ESCLUSIONE.*

A seguito della entrata in vigore della legge 1 dicembre 1970, n 898, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, l'ordinamento italiano riconosce tuttora la giurisdizione dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici come esclusiva in tema di nullita del matrimonio canonico e di dispensa del matrimonio rato e non consumato. Relativamente al matrimonio concordatario, lo stato italiano non e vincolato, dai patti lateranensi, a tener conto nella disciplina degli effetti civili del matrimonio, dei principi propri del diritto canonico, essendosi esso limitato a ricollegare al matrimonio canonico-concordatario, se regolarmente trascritto nei registri dello stato civile, gli stessi effetti del matrimonio celebrato dinanzi all'ufficiale di stato civile. Ne consegue che al matrimonio concordatario si estende il nuovo regime di dissolubilita adottato per il matrimonio civile con la citata legge del 1970, n 898, per cui - sul piano degli effetti giuridici nell'ordinamento italiano - la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguiti alla trascrizione del matrimonio celebrato con il rito religioso e regolarmente trascritto (art 2 legge 1 dicembre 1970, n 898) equivale alla pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile (art 2 legge cit). Ne deriva, inoltre, che la sentenza straniera di divorzio, anche se relativa a stranieri che abbiano contratto in Italia matrimonio canonico con rito concordatario, non trova piu, quanto alla sua efficacia nel territorio della Repubblica italiana, il limite del contrasto con il principio d'ordine pubblico dell'indissolubilita del matrimonio, ne il limite della riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici, onde la detta sentenza di divorzio nel concorso degli altri presupposti di legge, deve essere delibata.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 35 all. C, Legge 11/02/1929 art. 34, Legge 14/01/1937 num. 106 art. 1, Legge 14/01/1937 num. 106 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)