Sez. 2, Sentenza n. 3852 del 29/11/1968 (Rv. 337305 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - RECESSO AD NUTUM - EFFICACIA - DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PREAVVISO - CONFIGURABILITA DI UN RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - RECESSO AD NUTUM - EFFICACIA - DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PREAVVISO - CONFIGURABILITA DI UN RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - ESCLUSIONE.*
Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, la dichiarazione di recesso ad nutum e operante non nel momento in cui viene emessa, ma nel momento in cui viene a scadere quel termine di preavviso che, in misura maggiore o minore a seconda della natura e della durata del contratto, spetta alla controparte. Ne deriva che, durante tutto il decorso del detto termine il rapporto perdura senza modificazione, e senza che la dichiarazione di recesso valga a trasformarlo in un rapporto a tempo determinato, con termine identificabile con la scadenza del preavviso, dato che una siffatta novazione puo verificarsi solo con l'accordo in tal senso delle parti contraenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)