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Sez. 2, Sentenza n. 221 del 23/01/1973 (Rv. 362047 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - PREAVVISO - SCADENZA DEL TERMINE - LIMITI - ACCORDO DI IMMEDIATA RISOLUZIONE - MANCANZA - INDENNITA - DI PREAVVISO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362047-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - PREAVVISO - SCADENZA DEL TERMINE - LIMITI - ACCORDO DI IMMEDIATA RISOLUZIONE - MANCANZA - INDENNITA - DI PREAVVISO - CONDIZIONI.*

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si estingue solo alla scadenza del termine di preavviso: nel periodo intermedio permangono tutte le reciproche obbligazioni delle parti, le quali tuttavia possono accordarsi per l'immediata risoluzione del rapporto con esonero da ogni prestazione: quando questo accordo manchi, il datore di lavoro recedente e tenuto a corrispondere l'indennita di mancato preavviso se intende allontanare immediatamente il dipendente, e vi e egualmente tenuto se, ricevute le dimissioni del lavoratore, lo esoneri dal continuare nelle sue prestazioni. (V 3852/68, mass n 337305).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)