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Sez. 5, Sentenza n. 26013 del 10/12/2014 (Rv. 634115 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Consorzi - Contributi consortili - Natura - Obbligazioni periodiche o di durata - Conseguenza - Termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2014-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634115-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)