Sez. 5, Sentenza n. 4283 del 23/02/2010 (Rv. 611888 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | TARSU, TOSAP e contributi di bonifica - Natura - Obbligazioni periodiche o di durata - Conseguenza - Termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. - Applicabilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
La TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)