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Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 03/02/2014 (Rv. 629764 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Intervento del terzo rimasto estraneo al giudizio arbitrale - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629764-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

Nel processo di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è ammissibile l'intervento del terzo, rimasto estraneo al giudizio innanzi agli arbitri, svoltosi nel vigore della disciplina successiva alla legge 5 gennaio 1994, n. 25 ed antecedente a quella introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (che ha previsto e disciplinato tale intervento proprio con riferimento al giudizio arbitrale), restando la tutela dei diritti del terzo, eventualmente pregiudicati dalla sentenza arbitrale, affidata all'esperimento di un'ordinaria azione di accertamento, svincolata dall'osservanza dei termini di cui agli artt. 404 e 326 cod. proc. civ. e dalle regole di competenza risultanti dall'art. 828 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)