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Sez. 3, Ordinanza n. 25063 del 12/09/2025 (Rv. 676333-01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Art. 126 disp. att. c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO - In genere.
Stato
decisa il 2025-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676333-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE

Al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è applicabile il disposto dell'art. 126 disp. att. c.p.c., trattandosi di mera translatio iudicii che non annulla la precedente fase del giudizio civile svoltasi congiuntamente con il giudizio penale, sicché il cancelliere del giudice civile d'appello, davanti al quale la causa è riassunta, è tenuto a richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere della Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p. che, qualificando il giudizio come autonomo, aveva ritenuto fosse onere dell'attore in riassunzione produrre gli atti del fascicolo penale che riteneva rilevanti).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)