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Sez. 2, Sentenza n. 682 del 10/03/1972 (Rv. 356777 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI(ELEMENTI DEL CONTRATTO)- ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - DEROGHE ALLA COMPETENZA - LETTERA-CONTRATTO SOTTOSCRITTA DAL DIPENDENTE - RISULTATO DI TRATTATIVE CON IL DIPENDENTE - CLAUSOLA DEROGATIVA DELLA COMPETENZA - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356777-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI(ELEMENTI DEL CONTRATTO)- ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - DEROGHE ALLA COMPETENZA - LETTERA-CONTRATTO SOTTOSCRITTA DAL DIPENDENTE - RISULTATO DI TRATTATIVE CON IL DIPENDENTE - CLAUSOLA DEROGATIVA DELLA COMPETENZA - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Non e necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola derogatrice della Competenza per territorio qualora risulti che la lettera-contratto sottoscritta dal dipendente non sia la mera riproduzione di uno schema generale precostituito unilateralmente dalla societa datrice di lavoro, ma costituisca il risultato di trattative e accordi convenzionali raggiunti in pieno regime di liberta negoziale, con l'attiva partecipazione del dipendente, il quale abbia avuto modo di far valere i suoi particolari interessi, poiche in tal caso il contratto non e assimilabile al tipo dei contratti per adesione o di quelli conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, ma e il risultato di una concreta contrattazione svoltasi in precedenza tra le parti su un piano di parita. (nella specie il dipendente era riuscito ad ottenere, all'atto della sua assunzione, il riconoscimento di una anzianita di servizio convenzionale e di una retribuzione collegata alla posizione acquisita durante il precedente rapporto con un'altra societa). (V 3625'69, mass n 343838).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)