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Sez. 3, Sentenza n. 1575 del 01/06/1974 (Rv. 369746 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - CLAUSOLE ONEROSE O VESSATORIE NEGOZIATE - APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369746-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - CLAUSOLE ONEROSE O VESSATORIE NEGOZIATE - APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La trattativa che abbia preceduto la conclusione del contratto in tanto rende superflua l'approvazione scritta delle clausole onerose o vessatorie in quanto abbia avuto per oggetto non il contratto nel suo complesso, ma quella determinata clausola che viene in discussione; diversamente l'esigenza, che costituisce la ratio dell'art 1341 cod civ, di assicurare, rispetto alle cosiddette clausole onerose o vessatorie, una contrattualita effettiva e non soltanto formale tra la parte predisponente e la parte aderente (e che e soddisfatta dall'approvazione specifica delle singole clausole o dalla previa trattativa sulle stesse) verrebbe ad essere il piu delle volte frustrata ed elusa, in quanto anche quando il contraente piu debole presta la sua adesione alle condizioni predisposte dall'altro contraente non puo non esservi stata una previa trattativa tra le parti. (V 682'72, mass n 356777).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)