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Sez. L, Sentenza n. 5571 del 06/03/2009 (Rv. 607748 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Anzianità contributiva minima utile per la pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti - Legge n. 6 del 1981, applicabile "ratione temporis" - Discontinuità o non attualità dell'iscrizione al momento dell'entrata in vigore della legge - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607748-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

In tema previdenza per gli ingegneri e gli architetti e con riferimento all'anzianità contributiva minima utile per la pensione di vecchiaia a mente della legge 3 gennaio 1981, n. 6, applicabile "ratione temporis", la disposizione transitoria di cui all'art. 25, comma 7, n. 1, introdotta per regolare i rapporti nella fase di passaggio dalla previgente disciplina, non fa alcun riferimento, né esplicito né implicito, alla necessaria iscrizione alla Cassa al momento dell'entrata in vigore della legge, e ciò sia in base al dato testuale, significativo di un ambito della disposizione esteso a qualsiasi ipotesi di iscrizione alla Cassa in data precedente all'entrata in vigore della legge, comprese la discontinuità o inattualità dell'iscrizione al momento dell'entrata in vigore, sia in forza di considerazioni di ordine logico-sistematico, sia, infine, sotto il profilo di una non sufficiente giustificazione e ragionevolezza, sul piano della tutelabilità, di un'interpretazione di segno diverso che discrimini tra la non attualità dell'iscrizione e l'iscrizione, per la prima volta, al primo gennaio 1981.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 25 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)