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Sez. L, Sentenza n. 13815 del 27/05/2008 (Rv. 603092 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Previdenza - Regime transitorio ex art. 25, comma settimo, legge n. 6 del 1981 - Requisito assicurativo e contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia previsto dalla normativa previgente - Applicabilità - Condizione - Iscrizione alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 6 del 1981 - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603092-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

In tema di previdenza per ingegneri ed architetti, la sola iscrizione alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 6 del 1981 è "condicio iuris", necessaria e sufficiente per la soggezione dell'iscritto al regime transitorio di cui all'art. 25, comma settimo, della stessa legge, che conserva il più favorevole requisito assicurativo e contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (anzianità minima di venti anni) previsto dalla normativa previgente. (Nella specie il lavoratore ricorrente, iscritto all'INARCASSA, si era visto rifiutare la pensione sul presupposto, ritenuto erroneo dalla S.C., che il medesimo alla data dell'entrata in vigore della legge n. 6 del 1981 non risultasse tra gli iscritti, pur essendolo stato in due distinti periodi, dal 1961 al 1972 e dal 1990 al 1999).

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 25 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)