diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 937 del 06/04/1950 (Rv. 882151 - 01)

IMPIEGO PRIVATO - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE IN GIUDIZIO - MUTAMENTO DEL TITOLO IN RECESSO ' AD NUTUM' IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ. IMPIEGO PRIVATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO PER FORZA MAGGIORE - DIRITTO ALLA RISOLUZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.
Stato
decisa il 1950-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882151-01

IMPIEGO PRIVATO - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE IN GIUDIZIO - MUTAMENTO DEL TITOLO IN RECESSO ' AD NUTUM' IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ. IMPIEGO PRIVATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO PER FORZA MAGGIORE - DIRITTO ALLA RISOLUZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.

Il datore di lavoro che, convenuto in giudizio dall'impiegato per sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento a questo intimato, abbia in primo grado eccepito una ipotesi di colpa dell'impiegato quale causa giustificativa, a norma di legge, del contratto collettivo e del regolamento, del licenziamento in via disciplinare (nella specie, per avere l'impiegato tardato a riprendere servizio dopo la cessazione del servizio militare) non può per la prima volta in fase di appello fondare, in violazione del divieto di cui all'art. 345, il licenziamento sul diritto di recesso unilaterale, che prescinde da ogni inadempienza. Al di fuori dei casi tassativi di sospensione del rapporto di lavoro, che danno diritto egualmente alla retribuzione entro determinati limiti di tempo, in linea di principio l'astensione del lavoratore dal servizio, anche se giustificata da Forma maggiore, non lo legittima a pretendere la retribuzione per il periodo in cui non ha prestato la propria opera. Se, tuttavia, la mancata prestazione del servizio derivi dal comportamento del datore di lavoro, questi è tenuto a corrispondere al lavoratore le retribuzioni per il periodo di forzata astensione, a titolo di risarcimento di danni, detratto, cioè, quanto il lavoratore in detto periodo abbia eventualmente guadagnato o avrebbe potuto, usando della comune diligenza, guadagnare prestando in altro modo la sua personale attività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)