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Sez. L, Sentenza n. 5940 del 09/11/1981 (Rv. 416707 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - INADEMPIMENTO O RITARDO DEL DATORE DI LAVORO NELL'ADEMPIMENTO RETRIBUTIVO - RIFIUTO DA PARTE DEL LAVORATORE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - AUTOTUTELA EX ART. 1460 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416707-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - INADEMPIMENTO O RITARDO DEL DATORE DI LAVORO NELL'ADEMPIMENTO RETRIBUTIVO - RIFIUTO DA PARTE DEL LAVORATORE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - AUTOTUTELA EX ART. 1460 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI.*

Il rifiuto, da parte del lavoratore, della prestazione lavorativa in caso di inadempimento o di ritardo del datore di lavoro nello adempimento retributivo, visto nell'ambito dell'eccezione di inadempimento, costituisce una Forma di tutela volontariamente scelta dal contraente adempiente in sostituzione della normale tutela giurisdizionale, che mentre non fa venir meno il diritto al risarcimento del danno subito per il ritardo nella corresponsione della retribuzione, esclude che il lavoratore abbia diritto ad alcunché, sia pure a titolo di risarcimento del danno, per la perdita della retribuzione nel periodo di astensione lavorativa. (V 1944/77, mass n 385667; (V 937/50, mass n 882151).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)