diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 17915 del 27/11/2017 Ud. (dep. 20/04/2018) Rv. 272783 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI | Circostanza attenuante della collaborazione ex art. 625 bis cod. pen. - Giudizio di comparazione tra circostanze ex art. 69 cod. pen. - Applicabilità - Sussistenza - Regime speciale previsto dall'art. 8 d.l. n.152 del 1991 per i reati di mafia - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272783-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI

La circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen. è soggetta all'ordinario giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee di cui all'art. 69 cod. pen., non potendo essere ad essa applicato lo speciale regime di esclusione del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 8, d.l. 13 maggio 1991, n.152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n.203), per i reati di stampo mafioso, che non costituisce principio generale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 bis, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)