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Sez. U, Sentenza n. 2092 del 04/05/1989 (Rv. 462671 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - INPS - DOMANDA DELL'EX IMPIEGATO VOLTA A CONSEGUIRE LA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE INTEGRATIVA A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - CONTROVERSIA ASSICURATIVA PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462671-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - INPS - DOMANDA DELL'EX IMPIEGATO VOLTA A CONSEGUIRE LA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE INTEGRATIVA A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - CONTROVERSIA ASSICURATIVA PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo rientrano - sempreché il rapporto di pubblico impiego risulti in collegamento causale con la pretesa dedotta in giudizio, costituendone il momento genetico diretto ed immediato - anche le controversie inerenti a situazioni di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale azionate da un soggetto già cessato dal servizio; pertanto, appartiene alla predetta giurisdizione esclusiva anche la domanda dell'ex impiegato dell'i.N.P.S. volta a conseguire la riliquidazione della pensione integrativa a carico del fondo di previdenza del personale dello stesso istituto, non potendo la relativa controversia essere inquadrata - in considerazione delle prestazioni e della natura dell'ente erogatore - fra quelle assicurativo-previdenziali, connesse solo estrinsecamente al pregresso rapporto di pubblico impiego. (Conf 430/89, mass n 461553).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)